Alla vigilia della ripresa del campionato Giovanissimi del Carnico, si è chiusa la vicenda che ha visto coinvolta la società dei Mobilieri punita per responsabilità oggettiva ed incolpata per cori razzisti indirizzati dalla propria tifoseria nei confronti del giocatore di colore del Tarvisio Florentino Alexander Torres definito- “sei come Balotelli nonché mangia banane”. Nel giudizio di primo grado la società Mobilieri era stata pienamente assolta in quanto l’arbitro dell’incontro sul suo referto di fine gara non aveva riportato nulla sull’episodio e su tale constatazione si è sempre basata poi la linea difensiva della società sutriese. Del caso si è interessato il Procuratore Federale su sollecitazione della società Tarvisio, e dopo le sue personali indagini ha deciso di impugnare le decisioni del Giudice disciplinare di primo grado ed il tutto è poi approdato a Roma, la quale accettando il ricorso del Procuratore ha inflitto ai Mobilieri l’ammenda di 1200 euro e due gare a porte chiuse. Il presidente Carlo Di Lena (assicuratore di professione) ha dichiarato: “Ora per tutelarmi ho deciso di sottoscrivere una assicurazione di tutela legale extra federazione” – non intendendo procedere ad alcun ulteriore ricorso. Ora siamo in attesa che anche il caso San Pietro possa trovare conclusione con le tanto attese decisioni della disciplinare romana; sarebbe un beneaugurante segnale verso la regolarità dell’imminente campionato…almeno questa è la speranza!
3 Comments
by Harry
Non riesco a capire una cosa: gli episodi si sono verificati o no ? Se si e non erano stati refertati dall’ arbitro è stata una grave mancanza di quest’ ultimo. Mi sembra che l’attenzione la si voglia spostare sul livello legale/ burocratico e passa quasi sottotraccia la gravità dei fatti dal punto di vista social- sportivo. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e soprattutto auspicare che certi episodi stiano lontani dai nostri campi di gioco, tribune comprese.
by Maurizio Mesaglio
Solo per amore di verità, e senza entrare nel merito della validità ed opportunità della ” Responsabilità Oggettiva” devo contestare alcune affermazioni di Renato Damiani, come si potrà evincere dal alcuni passi della sentenza emessa dal Tribunale Territoriale della Figc, che già in altro post, su questo blog, ho definito fragilissima.
1) l’arbitro conferma l’accaduto, ma afferma di aver ritenuto la reazione del tifoso consona alle provocazioni del giocatore: “Interrogato dal collaboratore della Procura Federale, il Direttore di gara ha
dichiarato di aver percepito l’espressione “10 sei eguale a Balotelli”, nonché quella di
“mangiabanane”, entrambe dirette inequivocabilmente a XY, ma l’arbitro ha immediatamente
voluto puntualizzare tale dichiarazione affermando: “Ricordo di aver ammonito XY per
comportamento antisportivo , ho ritenuto che i fatti sopra riportati non meritassero di essere
annotati sul referto”. Ed effettivamente risulta agli atti che il calciatore numero 10 abbia tenuto una condotta “particolare” che ha dato spunto a una polemica con il pubblico, e risulta anche che il calciatore in questione abbia addirittura direttamente dialogato con il pubblico. ”
2) il TFT adito, ha ritenuto di essere incompetente a decidere sulla fattispecie, ritenendo, oltrertutto, tardivo, l’intervento della Procura.
“Concludendo, il TFT FVG seriamente dubita della propria competenza a decidere la presente
vertenza, ritenendo di poter affermare la competenza del GST (che avrebbe dovuto scattare a
fronte di una tempestiva relazione della Procura Federale) e in ogni caso ritiene che l’Ordinamento
Federale non preveda una sanzione per il fatto descritto agli atti, che (come detto) può
eventualmente trovare risposta “diretta” unicamente da un Organo Statale, nell’ambito
dell’Ordinamento statale.”
“Nel caso concreto, la vicenda non ha potuto essere affrontata dal Giudice Sportivo per il semplice
fatto che il direttore di gara non ne ha fatto cenno a referto, mentre né la Procura federale né un
commissario di campo, che non risulta essere stato designato per l’occasione, hanno trasmesso al
Giudice Sportivo un rapporto sul caso “entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla
gara” (cfr art. 35 co. 2 CGS FIGC). ”
Non si può, pertanto, parlare di ” Assoluzione”, ma di ” non luogo a procedere” affermazione che, probabilmente, avrebbe chiuso il discorso, senza lasciare molto spazio, a mio avviso, al ricorso della Procura. Ora permettetemi alcune considerazioni:
1) è grave che un ragazzino sia già capace di provocare, ma è più grave che un adulto reagisca così …
2)La “responsabilità oggettiva” è un istituto sicuramente di tutela, ma dorebbe essere lasciato al giudice valutare come applicarla.
3) Probabilmente Sutrio si è trovata al centro di una disputa legale fra TFT e Procura, finendo quale carne da macello di una prova di forza fra istituzioni federali.
4) La probabile ricerca di una situazione salva ” capra e cavoli” del TFT ha prodotto più danno che utile e da l’impressione di una scarsa autonomia dello stesso.
by Renato Damiani
In risposta al Signor Maurizio Mesaglio, tengo a confermare che l’arbitro dell’incontro Mobilieri-Tarvisio valido per il campionato Giovanissimi del Carnico, nel suo referto di fine gara in merito ai fatti accaduti non aveva nulla riportato secondo le sue affermazioni -“Ricordo di aver ammonito XY per comportamento antisportivo, ho ritenuto che i fatti sopra riportati non meritassero di essere annotati sul referto”.
Renato Damiani
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