In merito ai fatti della finale di Coppa Carnia 2023, disputata lo scorso 12 agosto al “Simonetti” di Gemona, il Tribunale Territoriale FVG ha deciso di comminare una squalifica di 4 mesi al tesserato del Cedarchis Erik Galante e di 6 mesi all’altro tesserato Fabio Urbano, in entrambi i casa da scontare nel campionato di competenza. Questa la motivazione: “per avere, mentre si trovavano sugli spalti nel corso della gara Villa-Cedarchis, acceso un fumogeno dalle cui scintille è scaturita l’accensione di altri fumogeni e petardi dagli stessi detenuti, che hanno provocato un’esplosione che ha causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni”. Alla società Cedarchis è stata inflitta un’ammenda di 500 euro.
Proponiamo quanto riportato nel Comunicato n. 81 del 26-02-2024 del Comitato Regionale.
Con atto del 18 gennaio 2024 (Prot. 17604/196pfi23-24/PM/ag), la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia:
1 il sig. Erik Galante, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis;
2 il sig. Fabio Urbano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis;
3 la società ASD Cedarchis;
per rispondere:
- il sig. Erik Galante, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis: della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre si trovava sugli spalti nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia disputata presso l’impianto sportivo “Stadio Simonetti di Gemona del Friuli”, acceso un fumogeno dalle cui scintille è scaturita l’accensione di altri fumogeni e petardi dallo stesso detenuti, che hanno provocato un’esplosione che ha causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;
- il sig. Fabio Urbano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis: della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre si trovava sugli spalti nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia disputata presso l’impianto sportivo “Stadio Simonetti di Gemona del Friuli”, acceso un fumogeno dalle cui scintille è scaturita l’accensione di altri fumogeni e petardi dallo stess detenuti, che hanno provocato un’esplosione che ha causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;
- la società ASD Cedarchis;
a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori consistiti nell’aver introdotto e acceso all’interno dell’impianto sportivo “Stadio Simonetti di Gemona del Friuli”, nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia, fumogeni e petardi che hanno causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;
b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Urbano ed Erik Galante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”
La convocazione.
Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 22.01.2024, è stata fissata l’udienza del 14.02.2024. All’udienza predetta dinanzi al TFT sono comparsi: l’Avv. Giovanni Greco a mezzo collegamento a distanza per la Procura Federale; il sig. Erik Galante; i sigg.ri Luciano Candoni e Rino Rainis, entrambi tesserati per la società ASD Cedarchis, giusta delega a loro nome del presidente della stessa, sig. Oscar Candoni. Non è comparso il sig. Fabio Urbano.
Istanze pre-dibattimentali
Prima dell’apertura del dibattimento il sig. Galante ha chiesto di poter definire la propria posizione ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione della sanzione disciplinare alle condizioni di cui all’art. 127 co. 4 CGS nella seguente misura: sanzione base = squalifica di mesi 6; diminuzione di 1/3 = mesi 2; sanzione finale = inibizione di mesi 4 da scontare nel campionato di competenza. Il TFT, preso atto dell’istanza congiunta, si riserva di deliberare sul punto all’esito del dibattimento, disponendo procedersi oltre nei confronti del sig. Fabio Urbano e della società ASD Cedarchis.
Il dibattimento
Si è quindi proceduto all’apertura del dibattimento nei confronti dei soli altri 2 soggetti incolpati. Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste:
– per il sig. URBANO Fabio, mesi sei (6) di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;
– per la società ASD Cedarchis, euro 1.200,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Successivamente viene concessa la parola alla società ASD Cedarchis nella persona del sig. Rino Rainis. Questi evidenzia come la società non abbia un tifo organizzato e che in una finale del genere, dove c’erano le forze dell’ordine e un servizio di sicurezza predisposto, aveva confidato nel fatto che tutto fosse a posto. Rappresenta altresì che si tratta di un paese di soli 150 abitanti e, in conclusione, chiede che la sanzione venga convenientemente ridotta.
All’esito il Collegio si riserva la decisione.
La motivazione
Il deferimento merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
In relazione alla posizione dei due tesserati Galante e Urbano vi è la necessità di sottolineare quanto segue. I gravi fatti contestati non sono in discussione, risultando ampiamente provati dalla documentazione dimessa dalla Procura Federale. Vi sono però perplessità sull’articolo 38 del CGS indicato dalla Procura nel deferimento, in combinato disposto con l’art. 4 CGS.
Due sono i rilievi sul punto:
– il primo è che l’art. 38 CGS fa riferimento alla “condotta violenta di giocatori” con ciò intendendo, come emerge dalla lettura della giurisprudenza in tema, che esso sanziona i comportamenti tenuti dalle persone (giocatori) che partecipano in campo alla gara o, per lo meno, che risultano dalla lista gara consegnata all’arbitro. Nel caso di specie si tratta sì di tesserati, ma che non hanno minimamente partecipato alla gara ed erano presenti presso l’impianto come qualsiasi altro spettatore con l’unico plus di essere tesserati per una delle due società in campo;
– il secondo, qualora si ritenga comunque applicabile ai due soggetti tale articolo, sta nel fatto che la sanzione prevista è al massimo di 5 giornate o a tempo determinato per un periodo simile (1 mese e 7 giorni), il che confliggerebbe con la richiesta della Procura di squalifica per 6 mesi.
Questo TFT ritiene che, nel caso di specie, vada debitamente sanzionato il comportamento tenuto dai due tesserati e che sia congrua la sanzione proposta ma per addivenire ad un tanto debba ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 4 CGS in combinato disposto con l’art.62, comma 2 bis, delle NOIF, così da sanzionare la violazione della specifica previsione delle NOIF, alla cui osservanza è tenuto ogni tesserato ex art.2 CGS, derivante dall’utilizzo all’interno dell’impianto sportivo di materiale pirotecnico.
Così rideterminato il quadro giuridico, il TFT, verificata la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, ritiene di accogliere l’istanza di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS quanto alla posizione personale del sig. Erik Galante.
Si passano quindi a vagliare le altre posizioni residue.
Quanto alla posizione personale del sig. Fabio Urbano, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale nei margini giuridici ut supra indicati. La parte, inoltre, non ha nemmeno considerato la possibilità di aderire al c.d. “patteggiamento”, previsto dal CGS agli artt. 126 e 127, al fine di ridurre le sanzioni richieste a cui si aggiunge la mancata presenza in udienza, che oltre a dimostrare disinteresse per la questione, non ha consentito allo scrivente Tribunale di valutare eventuali tesi difensive dell’incolpato. Resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del tesserato per i fatti a lui direttamente ascritti e, allo stesso tempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione richiesta di 6 (sei) mesi di squalifica.
Quanto all’ASD Cedarchis si ripropone la necessità di puntualizzare alcuni aspetti relativamente ai capi di incolpazione indicati dalla Procura nel deferimento. Va certamente esclusa la sussistenza di responsabilità della società ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS atteso che i comportamenti tenuti dai sostenitori non hanno nulla a che vedere con comportamenti o con espressioni di discriminazione ed allo stesso tempo nulla emerge dagli atti in tal senso. Residua, pertanto, solo l’ipotesi di cui all’art. 6 comma 2 CGS, in aderenza alle conclusioni dimesse dalla Procura in udienza. Tale fattispecie risulta pienamente integrata dai fatti così come emergono dalle indagini svolte con piena addebitabilità della responsabilità oggettiva in capo al ASD Cedarchis. Allo stesso tempo, ai fini della determinazione della pena da irrogare, questo TFT ritiene necessario tenere in particolare evidenza che si giocava su campo terzo rispetto alle due squadre partecipanti e che presso l’impianto vi era la fattiva presenza delle forze dell’ordine e di un servizio di sicurezza, elementi che vanno in parte ad attenuare la responsabilità in capo alla società così da far ritenere congrua una ammenda a carico dell’ASD Cedarchis pari ad euro 500,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:
– quanto al Sig. Erik GALANTE, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 4 (quattro) mesi di squalifica (sanzione base mesi 6), da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
– quanto al Sig. Fabio URBANO, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei), da scontarsi nel campionato di competenza.
– quanto alla ASD CEDARCHIS, ritenuta la responsabilità della stessa per fatti dei propri tesserati, le irroga la ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.