In merito alla partita Mobilieri-Tarvisio del Campionato giovanissimi ed alle successive sentenze riportiamo integralmente quanto riportato dal Com. Uff. n° 72 pronti a pubblicare vostri successivi interventi sul caso.
Comunicato Ufficiale n. 72 della Corte Federale di Appello
Qui di seguito trascriviamo stralcio del C.U. n. 72 della Corte Federale di Appello:
COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CFA (2017/2018)
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni: I COLLEGIO Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. …omissis…
- RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia – Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017) La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le sanzioni dell’ammenda di € 1.200,00 e della disputa di 2 gare a porte chiuse.
…omissis…
IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2017
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
8 Comments
by Loris Missana
Per coloro i quali, come me, non seguono le sorti dei campionati giovanili, è possibile sapere cosa sia successo in merito alla disputa di che trattasi?
Grazie anticipatamente!
by Carlo Di Lena
Mi corre d’obbligo ringraziare il procuratore per lo zelo dimostrato nel ricorrere alla Corte Federale di Appello (Roma), verso la sentenza del Tribunale Federale del Comitato Regionale che scagionava completamente la mia Società per gli ormai noti fatti accaduti durante una partita del campionato Giovanissimi.
E’ ovvio che non abbiamo ritenuto di farci rappresentare nella sede romana e, pertanto, accettiamo il verdetto che ne è scaturito. Ricordo, tuttavia, la completa estraneità della Società per i fatti riportati e, con tanta delusione mista a rabbia, sottolineo quanto possa pesare una simile sanzione negli esigui bilanci di esercizio soprattutto se rapportati a quella che è l’attività nel settore giovanile.
Vorrà dire che dovremo rinunciare ad investire 1.200,00 euro in materiale sportivo nonchè in attività varie per i ragazzi…
Quanto poi alle due giornate a porte chiuse…beh senz’altro questo signore non è mai stato al campo di Sutrio né in tanti altri impianti della Carnia.
Di certo, tutta questa vicenda, lascerà un segno indelebile per quanto riguarda gli ideali del sottoscritto.
by Maurizio Mesaglio
Solo per inquadrare correttamente, dal punto di vista formale ( non ero presente, quindi mi astengo dal giudizio di merito), il Tribunale Regionale non ha negato i fatti, ma ha ritenuto di non essere competente in questo caso, riporto la conclusione della sentenza: “Concludendo, il TFT FVG seriamente dubita della propria competenza a decidere la presente
vertenza, ritenendo di poter affermare la competenza del GST (che avrebbe dovuto scattare a
fronte di una tempestiva relazione della Procura Federale)”. Ritiene quindi che la Procura si sia mosso troppo tardi e che il Tribunale adito non era quello competente.
A mio avviso, proprio questa dichiarazione di incompetenza è stato il punto debole a favore del Procuratore, che ha permesso alla CAF di entrare nel merito.
Va detto poi che, l’arbitro, fa sempre bene a non prendersi la responsabilità di valutare, ma ha sempre la convenienza a “raccontare” freddamente quanto succede. Se cosi fosse stato, nel caso in esame, il GST avrebbe preso o meno provvedimenti e scongiurato l’intervento della Procura Federale.
Posso dire comunque, conoscendo bene, per motivi professionali, l’ambiente legale, sportivo e non, che i Mobilieri appaiono più che altro ” Vittima ” di un duello fra Procura e Tribunale, all’insegna di un discutibile ” Io sono più bravo di te” cosa che, purtroppo, accade anche in processi per reati penali gravi.
by Harry
Domanda : è possibile dal punto di vista legale da parte della società Mobilieri, rifarsi dal punto dal punto di vista economico a chi dalla tribuna ha in qualche modo peggiorato la situazione visto che si giocava a Sutrio ? Semplice curiosità personale priva di giudizio nella specifica dei fatti accaduti, grazie a chi mi potrà rispondere.
by Maurizio Mesaglio
Ovviamente si. ” Codice Civile: Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Ovviamente occorre passare per tutta la procedura civile necessaria, quindi richiesta del danno, prove certe e concrete( testimonianze, filmati ecc.) e, se la persona resiste, iniziare una causa. Se il od i colpevoli fossero tesserati FIGC, anche di altra società, è opportuno chiedere l’autorizzazione alla Federcalcio ( ricordo che fra tesserati è proibito ricorrere ai Tribunali Ordinari, senza quest’ultima) che potrebbe avviare anche sue indagini.
by Carlo Di Lena
Stiamo andando fuori strada. Se da una parte è vero che la Società Mobilieri in tutta questa vicenda è parte lesa, dall’altra non ci può essere alcuna rivalsa in quanto non c’è stata alcuna discriminazione razziale. Pertanto, evitando di ripercorrere i fatti accaduti, non c’è alcun motivo per cercare i colpevoli. La vicenda è partita male ed è finita peggio. Rimane una sanzione molto pesante ed una squalifica…ridicola.
by Maurizio Mesaglio
Infatti, Carlo Di Lena, sia la domanda che la risposta sono ” in generale” non specifiche. Per quanto attiene i fatti, è solo per amore di verità, non essendovi presente, ribadisco che il Tribunale Regionale non nega i fatti, ma si dichiara incompetente. Questo da una lettura letterale del provvedimento.
by Maurizio Mesaglio
Riporto, senza commenti, in quanto pubblicate con la sentenza, quanto dichiarato dall’arbitro della gara: Ebbene, a referto il Direttore di Gara ha verbalizzato che la condotta del pubblico è stata “normale,
nulla da segnalare”. Interrogato dal collaboratore della Procura Federale, il Direttore di gara ha
dichiarato di aver percepito l’espressione “10 sei eguale a Balotelli”, nonché quella di
“mangiabanane”, entrambe dirette inequivocabilmente a XY, ma l’arbitro ha immediatamente
voluto puntualizzare tale dichiarazione affermando: “Ricordo di aver ammonito XY per
comportamento antisportivo ? ho ritenuto che i fatti sopra riportati non meritassero di essere
annotati sul referto”.
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