Il caso del rigore di Cercivento-Tarvisio, rigettato il reclamo dei granata

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha rigettato nel merito, ritenendolo infondato, il reclamo del Cercivento in merito al caso del rigore in occasione della partita interna con il Tarvisio dello scorso 1° ottobre, quello cioè realizzato da Alpini ma annullato dall’arbitro Grosseto di Pordenone perchè l’attaccante di casa, dopo una breve rincorsa, si era fermato prima di calciare verso la porta avversaria. La partita era ripresa con una punizione a favore del Tarvisio, che vincerà la partita per 3-1, risultato fondamentale nella corsa alla promozione in Prima, arrivata ieri.

Il Cercivento aveva presentato un primo reclamo chiedendo il riconoscimento dell’errore tecnico e la ripetizione dell’incontro, con questa motivazione: “Vi è incertezza sull’applicabilità della norma regolamentare, che prevederebbe non la ribattuta del rigore ma punizione a favore dell’altra squadra: sembrerebbe infatti una norma neo-ntrodotta e non è chiaro se già valevole per il nostro campionato che, come si sa, resta una stagione indietro; lo stesso direttore di gara sul punto non sapeva esprimersi in modo univoco e inequivocabile”.

Il reclamo è stato inviato nei termini corretti, ma il Giudice Sportivo aveva omologato la gara non tenendo conto dei rilievi espressi per, come si legge nella motivazione, “un mero accidentale disguido nella gestione della PEC in ingresso, a causa della quale il reclamo non è stato posto alla tempestiva attenzione del Giudice sportivo, che lo ha potuto acquisire solo dopo la pubblicazione dei suoi provvedimenti allorquando cioè aveva già assunto le proprie deliberazioni”.
Così il Cercivento si è rivolto alla Corte Sportiva d’Appello presentando un secondo reclamo. E la Corte ha spiegato che “il comportamento tenuto dall’arbitro e descritto nel reclamo a suo tempo formulato avanti al GS, è corretto dal punto di vista regolamentare: nel caso in cui si ravvisi una irregolarità consistente nella esecuzione di una finta non regolamentare in occasione di un calcio di rigore, sia in caso di rete segnata che in caso di rete non segnata, la conseguenze è sempre quella del calcio di punizione indiretto da assegnarsi alla squadra avversaria”.
La Corte spiega anche che la regola sul rigore non è di recente introduzione, bensì risulti in vigore dalla stagione sportiva 2010-2011.
“L’unica mancanza, ma a vantaggio della ASD Cercivento, è stata invero quella della omessa ammonizione a carico del calciatore reo della finta non regolamentare – conclude la motivazione della Corte Sportiva di Appello Territoriale -. Ne deriva dunque l’infondatezza delle doglianze della reclamante”.

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